Regolamento
Art. 37
In vigore dal 19 ago 1909
Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale che presiede all'asta. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
Ove i detti concorrenti non consentissero di venire alla gara, o non fossero presenti, la sorte deciderà chi fra loro debba essere aggiudicatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-37