Regolamento
Art. 55
In vigore dal 4 feb 1941
È data facoltà all'Amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo ritenga conveniente, gli immobili o lotti pei quali siansi verificate una o più deserzioni d'incanti, purchè il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non siano variati se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa.
Le offerte, che all'uopo venissero presentate, devono essere accompagnate dai certificati o quietanze comprovanti gli eseguiti depositi del decimo del prezzo offerto e delle spese contrattuali.
In ordine alla accettazione o meno delle offerte delibera il Ministero se il prezzo offerto superi le L. 50.000, l'intendente se non le superi.
Essendovi più offerte e non ravvisandosi l'opportunità di ripetere l'incanto pubblico, s'indice tra gli aspiranti all'acquisto una licitazione privata sulla maggiore offerta avuta.
La vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.
L'esito della licitazione è fatto constare mediante processo verbale che, approvato dalla competente autorità, tien luogo ed ha gli effetti del contratto di compravendita.
Quando non abbiasi che una sola offerta che ritengasi accettabile, ovvero gli intervenuti alla licitazione non abbiano migliorata quella su cui la licitazione fu aperta, la vendita può farsi a trattativa privata in confronto dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta seguì la licitazione riuscita infruttuosa.
Il contratto a trattativa privata di regola è stipulato per ministero di pubblico notaio od in forma pubblica amministrativa e se ne rilascia copia autentica all'Amministrazione a spese dell'acquirente.
Quando però si tratti di lotti il cui prezzo non superi le L. 1500, ovvero di lotti il cui prezzo qualunque esso sia, venga dall'acquirente completamente saldato prima o all'atto della stipulazione, il contratto di vendita può anche essere stipulato con scrittura privata autenticata da pubblico notaio.
Contestualmente alla formale stipulazione del contratto a privata trattativa od entro giorni dieci dalla notificata approvazione del verbale di delibera in seguito a licitazione privata, l'acquirente, oltre al decimo del prezzo d'acquisto, in pagamento od in conto del quale s'imputa il deposito fatto a garanzia dell'offerta, deve versare pure il valore degli immobili per destinazione esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-55