Art. 33
Regolamento

Art. 33

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In vigore dal 19 ago 1909
Le offerte si fanno in aumento del prezzo estimativo dei beni riportato nell'avviso d'asta, escluso il valore degli accessori considerati immobili per destinazione e che si vendono col fondo. Ogni offerta verbale in aumento non può essere minore, pei beni il cui valore d'incanto è inferiore alle L. 2000, di L. 10; sino alle L. 5000, di L. 25; sino a L. 10,000, di L. 50; fino a L. 50,000 di L. 100; fino a L. 100,000, di L. 200; e per ogni somma maggiore, di L. 500; La prima offerta in aumento non può eccedere il minimo sopra stabilito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-33