Regolamento

Art. 25

In vigore dal 19 ago 1909
Prima di aprire gli incanti il presidente farà espressa menzione delle sanzioni penali contro coloro che tentassero impedire la libertà d'asta, o allontanassero gli accorrenti con promessa di danaro o con altri mezzi di violenza o di frode, e si tengano affisse nella sala degli incanti e facilmente visibili a tutti i concorrenti le disposizioni legislative che colpiscono tali atti. I lotti si pongono all'incanto nell'ordine con cui sono descritti nell'avviso, a meno che circostanze speciali consiglino di seguire un ordine diverso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-25

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Art. 25 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo