Regolamento
Art. 25
In vigore dal 19 ago 1909
Prima di aprire gli incanti il presidente farà espressa menzione delle sanzioni penali contro coloro che tentassero impedire la libertà d'asta, o allontanassero gli accorrenti con promessa di danaro o con altri mezzi di violenza o di frode, e si tengano affisse nella sala degli incanti e facilmente visibili a tutti i concorrenti le disposizioni legislative che colpiscono tali atti.
I lotti si pongono all'incanto nell'ordine con cui sono descritti nell'avviso, a meno che circostanze speciali consiglino di seguire un ordine diverso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-25