Regolamento
Art. 21
In vigore dal 4 feb 1941
L'asta per la vendita dei beni il cui valore complessivo di stima non superi le L. 50.000 è tenuta nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati, ed è presieduta dal dirigente dello stesso Ufficio del registro o del demanio, rappresentante l'Amministrazione demaniale.
Quando invece il valore di stima supera le L. 50.000 l'asta è tenuta presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, ed è presieduta dall'intendente o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-21