Regolamento

Art. 21

In vigore dal 4 feb 1941
L'asta per la vendita dei beni il cui valore complessivo di stima non superi le L. 50.000 è tenuta nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati, ed è presieduta dal dirigente dello stesso Ufficio del registro o del demanio, rappresentante l'Amministrazione demaniale. Quando invece il valore di stima supera le L. 50.000 l'asta è tenuta presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, ed è presieduta dall'intendente o da un funzionario della stessa Intendenza da lui delegato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-21

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Art. 21 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo