Regolamento
Art. 16
In vigore dal 19 ago 1909
L'Intendenza di finanza, avuti in comunicazione i documenti che all'articolo precedente, li esamina ed ove nulla trovi da osservare in ordine alla regolarità della stima, della ripartizione in lotti ed alle condizioni speciali inserito nel capitolato, li approva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-16