Regolamento

Art. 14

In vigore dal 19 ago 1909
Nelle condizioni speciali s'indicano: a) i beni da vendere, la loro situazione, la denominazione, i confini, la consistenza, e, i dati catastali dei medesimi; per i beni dell'asse ecclesiastico deve essere designato anche l'ente da cui provengono; b) i diritti ed i pesi inerenti al fondo; c) le prescrizioni e le condizioni che si reputi necessario di introdurre, qualora si trattasse di boschi o terreni lungo i fiumi o torrenti, all'oggetto di garantire la conservazione delle foreste, la sicurezza del territorio e delle proprietà private, e qualora si, trattasse di beni che contengano monumenti, oggetti d'arte e simili allo scopo di garantirne la conservazione; d) l'ufficio presso cui deve farsi il pagamento del primo decimo del prezzo dei beni e dell'intero prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione nonché delle successive rate di prezzo del fondo venduto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-14

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