Regolamento

Art. 9

In vigore dal 19 ago 1909
Deve separatamente determinarsi: a) il valore degli accessori considerati immobili per destinazione, esistenti nel fondo pel servizio e la coltivazione del medesimo, a sensi dell'art. 413 del Codice civile, dovendo esso pagarsi distintamente in aggiunta al prezzo del fondo a norma del seguente ; b) il valore delle migliorie fatte ai fondi dai conduttori, il quale deve rimborsarsi dagli aggiudicatari ed essere perciò indicato nelle condizioni speciali del capitolato di che all' del presenti regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-9

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