Regolamento

Art. 4

In vigore dal 19 ago 1909
I beni da alienarsi devono essere previamente identificati dallo ufficio tecnico di finanza della circoscrizione ove essi o la maggior parte di essi si trovano, in modo che ne siano indicati: a) la ubicazione, il genere ed il grado di coltura, il numero, la capacità e qualità dei fabbricati, i diritti di irrigazione, le servitù, i confini, i numeri di mappa o di sezione sotto cui trovansi censiti in catasto; b) la qualità o natura e quantità degli accessori considerali immobili per destinazione, a termini degli articoli 413 e 414 del Codice civile; c) i miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario e dei quali questi debba essere rivalso a norma del contratto di locazione; d)le speciali condizioni da imporsi agli acquirenti per garantire la sicurezza del territorio o delle proprietà di terzi, il mantenimento e sviluppo dell'irrigazione e la conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti, ove si tratti di terreni lungo i fiumi o torrenti e simili, di fondi che servano ad inalveamento, a bonificazione o ne approfittino, di beni che contengano monumenti, salvo per questi ultimi l'osservanza delle disposizioni della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del relativo regolamento 11 luglio 1904, n. 431, sulla tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità; e) le speciali cautele per impedire il taglio precoce dei boschi e il depauperamento delle miniere, sentito, in quanto occorra, il parere degli uffici forestali o minerari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-4

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Art. 4 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo