RegolamentoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 19 ago 1909
Sono esclusi dalla vendita: l° i fabbricati occupati da uffici governativi o ad uso militare, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati, i magazzini od altri locali addetti a manifatture o a stabilimenti erariali di qualunque specie; 2° gli edilizi che saranno conservati ad uso di culto; 3° i monumenti ed i chiostri monumentali; 4° i fabbricati dei conventi i quali fossero stati o potessero essere conceduti alle Provincie o ai Comuni, a termini e nei casi previsti dalla legge 7 luglio 1860, n. 3036; 5° le saline e le miniere, eccettuate lo zolfare; 6° i canali e gli acquedotti; 7° i boschi che servono alle saline, alle fonderie, alle regie manifatture e alla real marina; 8° tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione di beni esclusi dalla vendita; 9° gli oggetti di antichità e di belle arti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-3

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