Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 19 ago 1909
Sono esclusi dalla vendita:
l° i fabbricati occupati da uffici governativi o ad uso militare, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati, i magazzini od altri locali addetti a manifatture o a stabilimenti erariali di qualunque specie;
2° gli edilizi che saranno conservati ad uso di culto;
3° i monumenti ed i chiostri monumentali;
4° i fabbricati dei conventi i quali fossero stati o potessero essere conceduti alle Provincie o ai Comuni, a termini e nei casi previsti dalla legge 7 luglio 1860, n. 3036;
5° le saline e le miniere, eccettuate lo zolfare;
6° i canali e gli acquedotti;
7° i boschi che servono alle saline, alle fonderie, alle regie manifatture e alla real marina;
8° tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione di beni esclusi dalla vendita;
9° gli oggetti di antichità e di belle arti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-3