Regolamento
Art. 7
In vigore dal 19 ago 1909
Nella formazione dei lotti l'Ufficio tecnico di finanza deve avere specialmente riguardo alla destinazione dei beni, ai pesi ed ai diritti di acqua che vi fossero inerenti; fare in guisa che ogni lotto per quanto più sia possibile, abbia tutte le comodità e sia scevro di servitù verso le altre parti; procurare di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per ciò che concerne il sistema di coltura locale e l'irrigazione, avendo in mira di ottenere il maggiore e più vantaggioso concorso di offerte per la compra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-7