Regolamento
Art. 10
In vigore dal 19 ago 1909
Sulla base degli elementi raccolti in conformità degli articoli precedenti l'Ufficio tecnico di finanza forma gli elenchi o le tabelle dei beni da porsi in vendita, secondo che trattasi di beni, del demanio antico o dell'asse ecclesiastico.
Si fa un elenco od una tabella per ciascun lotto, miti quando più lotti siano parte di una stessa tenuta si comprendono in un solo elenco o tabella.
I lotti composti di fondi situati in due provincie contigue sono riportati negli elenchi o nelle tabelle relativi alla Provincia ove è la maggior parte della estensione di ciascuno di essi e se ne prende nota nell'elenco o tabella relativi all'altra Provincia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-10