Regolamento
Art. 17
In vigore dal 19 ago 1909
L'apertura degli incanti è resa nota al pubblico mediante appositi avvisi, nei quali sono indicati:
a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza, se cioè del demanio antico o dell'asse ecclesiastico;
b) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti ed i termini per il pagamento;
c) il prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione;
d) i diritti ed i pesi inerenti al fondo;
e) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede agli incanti;
f) il luogo e l'ufficio presso cui seguono gli incanti;
g) gli uffici presso i quali sono estensibili gli elenchi, le tabelle, i documenti relativi ed i capitolati d'asta;
h) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte por essere ammessi a concorrere all'asta e quello presuntivo del deposito pure da effettuarsi dall'offerente per spese contrattuali in caso di aggiudicazione, nonché la cassa o lo casse dello Stato, presso cui i depositi dovranno effettuarsi;
i) il massimo della prima offerta in aumento ed il minimo delle offerte successive in relazione all' del presente regolamento;
j) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o so sul prezzo di essa siano ammessi successivi aumenti di rincaro, a norma dell', ultimo comma, della legge 21 dicembre 1908 e dell' del presente, regolamento, aumenti che non dovranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
l) le principali condizioni della vendita, di cui, secondo i casi, fosse opportuno che il pubblico avesse cognizione;
m) il modo con cui si procede agli incanti, e cioè se mediante estinzione di candela vergine, o mediante schede segrete;
n) l'indicazione, quando trattasi d'incanto a schede segrete, che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gli incanti;
o) per i beni di provenienza dell'asse ecclesiastico l'avvertenza che il prezzo potrà essere pagato mediante obbligazioni ecclesiastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-17