Regolamento
Art. 18
In vigore dal 19 ago 1909
La pubblicazione degli avvisi vien fatta, su richiesta della Intendenza di finanza, dai sindaci dei Comuni nel cui territorio sono posti i beni da alienarsi, e di quello nel quale trovasi l'ufficio presso cui debbono seguire gli incanti ed è rinnovata tre volte consecutive nel termine di un mese, preferibilmente in giorni festivi.
Quando il valore dei lotti da alienare raggiunga la somma di L. 10,000 gli avvisi debbono inserirsi, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel Bollettino ufficiale della Provincia in cui ha luogo l'asta e, qualora superi le L. 50,000, gli avvisi stessi devonsi pure pubblicare per una sola volta, nei capoluoghi di circondario della Provincia ed in quelli delle Provincie limitrofe e sono inseriti almeno 16 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-18