Regolamento
Art. 11
8 / 101In vigore dal 19 ago 1909
Ogni elenco o tabella deve contenere:
a) la descrizione sommaria dei beni costituenti ciascun lotto, con la esatta indicazione dei confini reali;
b) l'indicazione dei dati catastali con l'estensione in misura locale ragguagliata a quella legale;
c) l'indicazione sommaria degli oneri inerenti al fondo per quanto siano conosciuti;
d) il prezzo estimativo dello stabile;
e) il valore estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-11