Disposizioni transitorieCapo II

Art. 10

In vigore dal 4 nov 1890
La pensione per infermità permanente del marito non trasmette alcun diritto alla vedova (salvo il disposto del 1° capoverso dell' delle presenti disposizioni transitorie) se il socio all'epoca del suo decesso non aveva compiuto l'età normale di anni 55. Se il socio per lo contrario li aveva compiuti, la vedova ha diritto a 2/5 della pensione di cui fruiva il marito, e finché duri in istato vedovile. Nessun diritto compete mai alla vedova del socio, che, colpito da infermità permanente, ha optato per l'assegno unico di cui all' del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-10

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