Disposizioni transitorieCapo II

Art. 11

In vigore dal 4 nov 1890
La vedova con o senza figli, di un socio entrato antecedentemente al 1° gennaio 1887, e defunto dopo avere appartenuto per oltre 18 anni alla società senza avere acquistato il diritto alla pensione, ha diritto all'annua pensione di lire 36, e finché duri in istato vedovile. Nessun diritto compete mai al vedovo di una socia defunta.
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