Disposizioni transitorie›Capo III
Art. 14
Modalità della domanda di pensione e dell'esazione della stessa.
In vigore dal 4 nov 1890
La domanda di pensione sporta dai figli ed orfani di un socio, deve essere corredata:
a) dell'atto di loro nascita;
b) di quello di stato nubile se femmine;
c) dello stato di famiglia del socio all'epoca del suo decesso.
Le rate di pensione dovute ai figli ed orfani dei soci, non potranno essere pagate se non dietro presentazione del certificato di sopravvivenza e di quello di stato nubile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-14