Disposizioni transitorieTitolo III

Art. 19

Concessione pei soci del 1° semestre 1887.

In vigore dal 4 nov 1890
A coloro che presentassero domanda di ammissione in società prima del 30 giugno 1887, è concesso di datare la loro inscrizione dal giorno 1° gennaio 1887, purchè versino contemporaneamente due contributi trimestrali, e ciò dicasi anche pei fondi di previdenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-19

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