Disposizioni transitorie›Capo IV
Art. 17
In vigore dal 4 nov 1890
Le vedove, i figli e gli orfani minori dei 18 anni, celibi e nubili di un socio che abbia appartenuto alla società almeno da 12 anni, e che siasi reso defunto, sia pensionato per infermità permanente, sia senza diritto a pensione ordinaria per età ed in corrente coi pagamenti, percepiranno complessivamente un sussidio per una volta tanto, il quale:
a) per le vedove senza figli non potrà essere minore di lire 100 nè maggiore di lire 150;
b) per le vedove con figli non potrà essere minore di lire 116, nè maggiore di lire 250;
c) per gli orfani non potrà essere minore di lire 40, nè maggiore di lire 220;
e tutto ciò a norma degli anni di appartenenza del socio defunto ed in riguardo al numero dei figli superstiti, come da determinazione da farsi di caso in caso dal consiglio d'amministrazione.
La vedova con figli che, pel disposto dell' delle presenti disposizioni transitorie, avesse invece diritto all'annua pensione, non perde per questo il sussidio pei figli, il quale sussidio non potrà essere minore di lire 18, nè maggiore di lire 100, e sempre a norma degli anni di appartenenza, in riguardo al numero dei figli superstiti, e come da determinazione da farsi di caso in caso dal consiglio d'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-17