Disposizioni transitorieCapo III

Art. 16

In vigore dal 4 nov 1890
La pensione per infermità permanente del padre non trasmette alcun diritto ai figli, se il socio all'epoca del suo decesso non ha raggiunta l'età normale per la pensione. Se il socio per lo contrario ha compiuto gli anni 55, la pensione spettante ai figli, vivente la madre, è di lire 20 per ciascuno, e se orfani di lire 40 per ciascuno, ferme del resto le disposizioni dei precedenti . Nessun diritto compete ai figli del socio, che, colpito da infermità permanente, ha optato per l'assegno unico di cui all' del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-16

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