Disposizioni transitorieCapo III

Art. 15

Riduzione e cessazione della pensione.

In vigore dal 4 nov 1890
La riduzione verrà effettuata lorquando i superstiti venissero a percepire cadauno più di lire 40 se aventi la madre e rispettivamente più di lire 80 cadauno se orfani. La pensione poi cessa ai figli ed agli orfani per morte, per matrimonio o perché abbiano compiuto il 18° anno di loro età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-15

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