Disposizioni transitorie›Capo III
Art. 15
Riduzione e cessazione della pensione.
In vigore dal 4 nov 1890
La riduzione verrà effettuata lorquando i superstiti venissero a percepire cadauno più di lire 40 se aventi la madre e rispettivamente più di lire 80 cadauno se orfani.
La pensione poi cessa ai figli ed agli orfani per morte, per matrimonio o perché abbiano compiuto il 18° anno di loro età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-15