Disposizioni transitorie›Capo II
Art. 12
Modalità della domanda di pensione e dell'esazione della stessa.
In vigore dal 4 nov 1890
La domanda di pensione sporta dalla vedova di un socio, deve essere corredata:
a) del certificato di morte del marito;
b) del certificato di matrimonio;
c) dell'attestato di coniugale convivenza all'epoca del suo decesso;
d) dell'atto di nascita dei figli, in quanto ne esistano di aventi diritto a pensione;
e) di quello di stato nubile delle figlie;
f) dello stato di famiglia del socio all'epoca del suo decesso.
Le rate di pensione dovute alla vedova non potranno essere pagate se non dietro presentazione del certificato di sopravvivenza e di stato vedovile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-12