Disposizioni transitorieCapo II

Art. 12

Modalità della domanda di pensione e dell'esazione della stessa.

In vigore dal 4 nov 1890
La domanda di pensione sporta dalla vedova di un socio, deve essere corredata: a) del certificato di morte del marito; b) del certificato di matrimonio; c) dell'attestato di coniugale convivenza all'epoca del suo decesso; d) dell'atto di nascita dei figli, in quanto ne esistano di aventi diritto a pensione; e) di quello di stato nubile delle figlie; f) dello stato di famiglia del socio all'epoca del suo decesso. Le rate di pensione dovute alla vedova non potranno essere pagate se non dietro presentazione del certificato di sopravvivenza e di stato vedovile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo