Disposizioni transitorie

Art. 7

Seconda inscrizione.

In vigore dal 4 nov 1890
I soci che antecedentemente al 1° gennaio 1887 hanno ottenuto una seconda inscrizione, avranno diritto, per questa seconda inscrizione, ai 3/4 della pensione relativa, stabilita, a norma dei casi, dalla tavola n. 7 o dalla tavola n. 8, salva la riduzione di un decimo per quelli che non avessero versato il complemento di contributo di cui al primo capoverso dell' delle presenti disposizioni transitorie. Ulteriore inscrizione. I soci ammessi antecedentemente al 1° gennaio 1887 hanno sempre il diritto di domandare una ulteriore inscrizione al fondo pensioni, tanto a capitale perduto, quanto a capitale riservato, purchè non abbiano compiuti gli anni 46, e purchè il cumulo dei contributi, esclusi i fondi di previdenza, non sia superiore al massimo stabilito nell' del presente statuto. Così i soci predetti hanno sempre il diritto di partecipare ai fondi di previdenza, a termini, ben s'intende, del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-7

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