Disposizioni transitorie
Art. 3
Pensioni.
In vigore dal 4 nov 1890
I soci ammessi antecedentemente al 1° gennaio 1887, quando abbiano compiuto il 55° anno di età e fino al compimento del 61°, e quando abbiano soddisfatto i contributi annuali, nonché il così detto complemento di contributo, votato nell'assemblea straordinaria dei soci del giorno 17 marzo 1878, avranno diritto al trattamento di pensione stabilito dalla tavola n. 7 allegata al presente statuto nella quale, come di ragione, oltre al cumulo dei contributi, si è tenuto conto della tassa d'ingresso, da loro versata all'atto dell'ammissione in società.
Quando i predetti soci non abbiano versato il complemento di contributo sopra menzionato, avranno il trattamento di pensione stabilito dalla tavola n. 7, ma ridotto di un decimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-3