Statuto

Art. 37

Liquidazione del patrimonio sociale.

In vigore dal 4 nov 1890
In caso di scioglimento, la liquidazione del patrimonio sociale sarà affidata ad una commissione nominata dall'assemblea, la quale realizzerà tutti i valori appartenenti alla società ed al fondo sussidi, liquiderà i fondi di previdenza, soddisferà le passività tutte che gravitassero sul patrimonio sociale, preleverà dal patrimonio netto le somme pervenute alla società con vincolo speciale per la loro conservazione presso quell'istituto che l'assemblea determinerà, assegnerà ai titolari delle pensioni annue un capitale rispondente alla rendita vitalizia loro dovuta; ed il resto verrà diviso fra i compartecipanti soci contribuenti in proporzione dei versamenti fatti da ciascuno, tenuto calcolo eziandio del cumulo degli interessi composti sui medesimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-37

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