Statuto

Art. 35

Assemblee generali dei soci.

In vigore dal 4 nov 1890
Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie. Assemblea ordinaria. L'assemblea generale ordinaria si riunisce una sol volta all'anno, entro il primo semestre. Essa deve, oltre alla trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno: 1° discutere, approvare o modificare i bilanci, udita la relazione dei sindaci; 2° eleggere le cariche sociali; 3° ratificare l'impiego dei capitali; 4° ratificare l'ammissione e la eliminazione dei soci, il conferimento di pensioni ed assegni, le elargizioni del fondo sussidi e le liquidazioni dei fondi di previdenza. Assemblea straordinaria. L'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualunque tempo e quando occorra, per deliberazione dell'amministrazione, del comitato dei sindaci, od in seguito a richiesta scritta di 50 soci. L'assemblea si considera in numero legale quando si troveranno inscritti 50 soci, compresi quelli rappresentati per procura, e le deliberazioni saranno valide quando prese almeno con 25 voti. All'assemblea un socio potrà farsi rappresentare da un altro socio con mandato speciale autenticato nella firma o dal sindaco, o dal delegato sociale, o da altro dei componenti le cariche sociali. Nel caso andasse deserta l'assemblea per difetto di numero, si farà luogo di diritto ad una seconda convocazione ad intervallo di un mese. - Le assemblee di seconda convocazione delibereranno validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, e saranno tenute valide le procure rilasciate per la prima convocazione. Il giorno per la convocazione delle assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sarà fatto conoscere almeno 15 giorni prima dalla presidenza, mediante pubblicazione nel Bollettino sociale, od in ogni altro modo, e dovrà indicare gli oggetti dell'ordine del giorno. Le proposte che non si riferissero ad oggetti posti all'ordine del giorno, o che fossero presentati dai soci nella assemblea generale, dovranno trattarsi nell'assemblea successiva. Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto che non sia all'ordine del giorno, è nulla. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale dei soci entro i limiti dello statuto sono obbligatorie per tutti i soci anche non intervenuti. I componenti l'amministrazione non hanno voto nella approvazione dei bilanci. Le votazioni si faranno per alzata e seduta o per scheda segreta. Per ogni assemblea sarà redatto processo verbale.
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