Statuto
Art. 34
Ufficio sociale e personale relativo.
In vigore dal 4 nov 1890
L'amministrazione ha un proprio ufficio nel quale sono depositati tutti gli atti, registri e documenti della società.
A questo ufficio sono addetti come personale stipendiato un ragioniere, un applicato cassiere ed un fattorino. Tutti e tre sono nominati dall'amministrazione e dipendono direttamente da essa.
L'amministrazione ha però facoltà di assumere, ove occorra, del personale ausiliario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-34