Statuto
Art. 33
Gratuità delle cariche sociali, modalità di nomina e loro durata.
In vigore dal 4 nov 1890
Tutte le cariche sociali sono gratuite. La presidenza onoraria, il giureconsulto, il notaio, l'ingegnere ed i componenti la commissione medico-chirurgica, di cui è cenno negli , sono acclamati a perpetuità in assemblea generale dei soci in seguito a proposta dell'amministrazione.
A queste cariche, come a quella del tesoriere, di cui all', possono essere invitate anche persone estranee alla società.
I componenti il consiglio d'amministrazione, il tesoriere, il comitato dei probiviri e quello dei sindaci vengono eletti in assemblea generale dei soci e sono rieleggibili, sempre ritenuto quanto si è detto nell' pel consiglio d'amministrazione e nell' pel comitato dei sindaci.
Il presidente effettivo ed i due vice presidenti durano in carica cinque anni e decadono soltanto per anzianità, cioè dopo cinque anni compiuti dalla loro nomina.
I consiglieri ed il comitato dei probiviri durano pure in carica cinque anni, ma si rinnovano per quinto ogni anno. La rinnovazione nei primi quattro anni è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.
Il comitato dei sindaci, dura in carica un solo anno, viene rinnovato in ogni assemblea ordinaria, come è già accennato.
Qualora due candidati riportassero pari voti, è prescelto il più anziano d'età.
Le elezioni, per essere valide, devono sempre essere fatte per scheda segreta ed a maggioranza di voti.
I soci eletti alle cariche non devono avere interessi diretti colla società.
Storico versioni
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