Statuto
Art. 36
Durata della società. Scioglimento.
In vigore dal 4 nov 1890
La società è costituita a tempo indeterminato; potrà però aver luogo lo scioglimento quando il numero dei soci fosse ridotto a meno di 100 od il fondo sociale a meno di lire 50,000.
Per l'efficacia della deliberazione sullo scioglimento della società è necessario che alla relativa assemblea intervengano almeno due terzi dei soci effettivi e che la deliberazione raccolga almeno quattro quinti dei voti degli intervenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-36