Statuto
Art. 39
Epoca della validità dello statuto.
In vigore dal 4 nov 1890
Il presente statuto andrà in vigore dopo la relativa approvazione per parte dell'assemblea generale, con effetto retroattivo dal giorno 1° gennaio 1887, ritenendosi per la suddetta approvazione abrogate senz'altro le leggi statutarie e regolamenti precedenti, quindi anche il regolamento, norme, istruzioni e quant'altro si riferisca al fondo sussidi, ed il regolamento del consorzio per assegni educativi a figli di soci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-39