Disposizioni transitorie

Art. 2

In vigore dal 4 nov 1890
I soci che hanno acquistato il diritto alla pensione prima dell'approvazione del presente statuto, e pei quali risulti protocollata all'ufficio sociale la domanda di pensione prima della approvazione suddetta, verranno trattati colle norme finora in corso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-2

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