Disposizioni transitorie

Art. 4

In vigore dal 4 nov 1890
I soci già ammessi, che pure hanno compiuto il 55° anno di età prima dell'approvazione del presente statuto, ma pei quali non risulti protocollata all'ufficio sociale la domanda di pensione prima della approvazione suddetta, avranno il trattamento di pensione stabilito dalla tavola num. 7.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-4

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