Disposizioni transitorie›Capo II
Art. 9
Diritti della vedova.
In vigore dal 4 nov 1890
La vedova di un socio, entrato antecedentemente al 1° gennaio 1887 ha diritto a 2/5 della pensione di cui questi ultimamente fruiva od avrebbe avuto diritto di conseguire, semprechè il matrimonio sia anteriore di 5 anni all'età normale per avere la pensione e finché la vedova duri in istato vedovile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-9