Disposizioni transitorieCapo II

Art. 9

Diritti della vedova.

In vigore dal 4 nov 1890
La vedova di un socio, entrato antecedentemente al 1° gennaio 1887 ha diritto a 2/5 della pensione di cui questi ultimamente fruiva od avrebbe avuto diritto di conseguire, semprechè il matrimonio sia anteriore di 5 anni all'età normale per avere la pensione e finché la vedova duri in istato vedovile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-9

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