Disposizioni transitorie
Art. 6
In vigore dal 4 nov 1890
Ai soci ammessi antecedentemente al giorno 1° gennaio 1887 colpiti da infermità, la quale cagioni impotenza permanente al lavoro, è data facoltà di domandare:
a) sia il trattamento che loro può competere a termini dell' del presente statuto;
b) sia una pensione annua, anche prima di aver raggiunta l'età normale per avere diritto alla pensione, purchè appartengano alla società almeno da 12 anni e sieno in corrente coi pagamenti dell'annuale contributo. L'importo della pensione in tale evenienza è determinato in lire 100
se il socio conta dai 12 ai 18 anni di appartenenza, in lire 150 se dai 18 ai 24 ed in lire 200 se dai 24 in avanti.
Tanto nel caso di cui alla lettera a, quanto nel caso di cui alla lettera b sarà provveduto dal fondo speciale accennato sempre nell' del presente statuto ed al quale vennero assegnate per ora, lire mille di rendita italiana 5 per cento, togliendole dall'odierno fondo pensioni.
La determinazione definitiva della quota di rendita italiana 5 per cento da assegnarsi al detto fondo speciale verrà stabilita in seguito alle risultanze del bilancio tecnico al 31 dicembre 1889 e potrà essere eventualmente modificata in seguito alle risultanze del bilancio tecnico al 31 dicembre 1892.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-dt-6