Statuto

Art. 11

Fondo assegni per infermità permanente.

In vigore dal 4 nov 1890
Nel caso di infermità, la quale cagioni impotenza permanente al lavoro e sia regolarmente giustificata colle norme del regolamento ed a spese del richiedente, il socio effettivo contribuente ha diritto alla restituzione dei contributi versati, sia a capitale perduto, sia a capitale riservato, coi relativi interessi semplici, qualunque sia il tempo della sua appartenenza alla società. A tali assegni sarà provveduto da fondo speciale, al quale si assegnano per ora lire mille di rendita italiana 5 %, togliendole dall'odierno fondo pensioni. Ove occorresse, questo fondo speciale potrà essere aumentato cogli avanzi risultanti dai bilanci tecnici, a norma dell' dello statuto, capoverso 3, lettera b, e colle altre somme che l'assemblea generale potrà destinare di anno in anno a questo fine. La liquidazione delle somme da restituirsi verrà effettuata, come nei corrispondenti anni di contribuzione saranno stati conteggiati gli interessi sui fondi di previdenza. Tosto eseguita la liquidazione, il socio verrà depennato dai ruoli sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-11

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