Statuto
Art. 12
Fondo sussidi.
In vigore dal 4 nov 1890
Il fondo sussidi, di cui alla lettera b dell', costituito dal fondo già esistente all'epoca dell'approvazione del presente statuto, da oblazioni spontanee e dai contributi annuali, è destinato al sussidio di quei soci, vedove ed orfani loro che sieno per venire in gravi bisogni e sieno in pari tempo meritevoli di così fatti sociali aiuti.
Le elargizioni del fondo sussidi verranno determinate dall'amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-12