Statuto

Art. 7

Eliminazione dei soci.

In vigore dal 4 nov 1890
Il socio, che si rendesse immeritevole di appartenere alla società, sarà, a cura del consiglio di amministrazione, depennato dai ruoli sociali, e a lui, se socio effettivo contribuente, sarà restituito tutto il versato; se socio effettivo pensionato, sarà restituito tutto il versato, diminuito di quanto la società gli avesse corrisposto a titolo di pensione. Il socio, che per qualunque altro motivo cessa di appartenere alla società, non ha diritto alla restituzione dei contributi al fondo pensioni ed al fondo sussidi, ma bensì alla liquidazione dei fondi di previdenza a tutto il trimestre antecedente a quello della sua depennazione dal sodalizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-7

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