Statuto
Art. 2
Soci.
In vigore dal 4 nov 1890
La società si compone di soci effettivi, di soci protettori e di soci onorari. - I soci effettivi si distinguono in effettivi contribuenti ed in effettivi pensionati.
Possono essere ammesse come soci effettivi contribuenti tutte le persone che sono impiegate presso qualsiasi amministrazione pubblica o privata, civile o militare, ed anche quelle che, senza appartenere alla classe degli impiegati, hanno un grado accademico.
Soci protettori sono proclamati tutti coloro che concorrono efficacemente all'incremento della società, sia colla opera, sia con oblazioni spontanee, a solo scopo di beneficenza. - Soci onorari quelli che avranno prestati rilevanti servizi gratuiti alla società.
Il socio effettivo che rinuncia alla pensione viene parimenti proclamato socio protettore.
Per poter essere ammessi nella società bisogna aver compiuti gli anni 21 e non aver compiuti i 46 anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-2