Statuto
Art. 5
Soci morosi e provvedimenti relativi.
In vigore dal 4 nov 1890
Sui contributi dovuti a qualsivoglia fondo e non pagati entro un mese dalla rispettiva scadenza, viene addebitata al socio la penale del ventesimo.
Fondo pensioni e fondo sussidi.
Il socio effettivo che resta in mora per due trimestri intieri del contributo al fondo pensioni, viene diffidato al pagamento a cura dell'ufficio della presidenza, e qualora entro un mese dalla data di detta diffida non saldi l'intiero suo debito di capitale ed accessori, viene depennato dai ruoli sociali, le somme tutte dal medesimo versate in antecedenza si devolvono alla società.
Le spese della speciale diffida sono a carico del socio moroso e devono essere soddisfatte insieme al pagamento degli arretrati e di tutte le spese accessorie.
Sarà peraltro in facoltà dell'amministrazione di concedere, in casi speciali, in seguito a richiesta del socio, e quando egli abbia versato la metà del suo debito, un'unica proroga non maggiore di tre mesi; ed in questo caso, oltre alla penale, il socio moroso dovrà corrispondere l'interesse del 5 % in ragione d'anno sul montare del proprio debito, per il tempo della concessa proroga.
Trascorsa infruttuosamente la concessa proroga, il socio moroso verrà depennato senz'altro avviso.
Fondo di previdenza.
Il socio che avendo la sua situazione regolare, tanto pel fondo pensioni, quanto pel fondo sussidi, restasse in mora per due trimestri intieri dei depositi ai fondi di previdenza, viene, come sopra, diffidato al pagamento, e qualora entro un mese non saldasse il suo debito di capitale ed accessori, l'amministrazione passerà alla liquidazione del di lui fondo a tutto il trimestre antecedente a quello in cui ebbe luogo la sospensione dei depositi, e il risultante credito, previo diffalco delle spese di diffida, verrà conservato infruttifero fino all'epoca della sua erogazione, la quale sarà in ogni caso, e per ciascun socio, effettuata a norma della volontà da questi dichiarata all'atto della speciale costituzione del fondo stesso.
Se però la sospensione dei depositi a credito di un fondo per l'educazione dei figli fosse causata dal fatto che, defunto il socio, nessuno si avesse a prestare allo sborso del contributo annuale, si passerà, come sopra, alla liquidazione del fondo stesso, e sul risultante credito, previo diffalco delle spese eventualmente incorse, si continueranno gli interessi normali fino all'epoca della sua erogazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-5