Statuto
Art. 9
Pensioni per vecchiaia.
In vigore dal 4 nov 1890
Il socio effettivo contribuente che abbia completamente soddisfatto i contributi sociali, può ottenere la pensione normale per vecchiaia quando abbia compiuto il 55° anno di età, e purchè conti almeno 16 anni non interrotti di appartenenza al sodalizio.
Non pertanto il socio può protrarre di anno in anno e sino al compimento del 61° anno di età, ma non oltre, la sua domanda di pensione, la quale verrà sempre commisurata in ragione degli anni di appartenenza e dei contributi annuali od unici versati a norma delle tavole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allegate al presente statuto.
La domanda dovrà essere presentata antecedentemente al trimestre solare, dal quale il socio intende abbia a decorrere la sua pensione.
La domanda di pensione regolarmente protocollata all'ufficio sociale è irrevocabile.
Le pensioni sono liquidate dall'amministrazione e sono pagate in rate trimestrali posticipate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-9