Statuto
Art. 14
Introiti e pagamenti.
In vigore dal 4 nov 1890
I versamenti da parte dei soci ed i pagamenti a carico della società si eseguiranno in Milano alla sede della società direttamente, o per vaglia postale, o per assegno bancario a spese degli interessati, o presso le delegazioni instituite nel Regno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-14