Statuto

Art. 17

Bilancio consuntivo patrimoniale.

In vigore dal 4 nov 1890
Alla fine di ogni anno solare si chiuderà l'esercizio relativo al medesimo e verrà compilato il bilancio consuntivo patrimoniale, il quale, partendo dallo stato delle attività e delle passività sociali al 1° gennaio, dovrà indicare: a) le sopravvenienze attive e passive verificatesi; b) gli introiti ed i pagamenti d'esercizio; c) le rendite patrimoniali e d'esercizio, e le spese di amministrazione; d) le attività e le passività al 31 dicembre, il tutto suddistinto (per ognuno degli scopi della società) e dimostrato per mezzo di allegati decomponenti. Le rendite patrimoniali e le spese di amministrazione verranno ripartite sui diversi fondi sociali in modo proporzionale all'ammontare capitale di ciascun fondo. Nello stato patrimoniale al 31 dicembre, le attività saranno esposte al prezzo originario di costo, semprechè, nel loro complesso, non sieno inferiori al valore corrente, nel qual caso verrà esposto quest'ultimo. - Sarà poi cura della amministrazione di allegare al bilancio consuntivo un prospetto, in cui le attività risultino calcolate al prezzo di borsa colle differenze emergenti in più od in meno. Si unirà in fine, a corredo delle notizie statistiche, il movimento generale dei soci effettivi contribuenti e pensionati avvenuto nell'annata con riferimento al precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-17

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