Statuto
Art. 22
Dei vice presidenti effettivi.
In vigore dal 4 nov 1890
I vice-presidenti suppliscono il presidente in caso di impedimento, malattia od assenza. Il grado gerarchico dei due vice-presidenti è stabilito dalla rispettiva anzianità di carica, o dalla maggioranza dei voti ottenuti, quando sieno di contemporanea elezione.
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