Statuto
Art. 26
Delegazioni.
In vigore dal 4 nov 1890
L'amministrazione ha facoltà di farsi rappresentare fuori di Milano, nei capiluogo di provincia, di circondario o di mandamento col mezzo di delegati, scelti fra i soci residenti, incaricandoli di quegli incumbenti che l'amministrazione stessa troverà di poter loro affidare nei limiti delle loro attribuzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-26