Statuto
Art. 21
Del presidente effettivo.
In vigore dal 4 nov 1890
Il presidente effettivo è il capo della società, e come tale ne ha quindi la ufficiale rappresentanza nei rapporti colle autorità e coi terzi.
Esso cura il buon governo generale degli affari sociali; e a che sieno sempre ed esattamente osservate le prescrizioni dello statuto e dei regolamenti interni; convoca e presiede le assemblee generali della società, e le riunioni speciali dell'ufficio di presidenza e dell'intero consiglio di amministrazione; propone le deliberazioni da prendersi e cura la esecuzione delle deliberazioni prese, nonché di tutte le operazioni in genere che fossero richieste nell'interesse della società e della sua regolare gestione.
In conformità dello statuto e dei regolamenti, stipula i contratti, firma tutti gli atti della società, spedisce i mandati di pagamento, e, di concerto col consiglio, presenta ogni anno all'assemblea generale il rendiconto morale ed economico della gestione sociale; riferisce in genere sullo stato della società e suggerisce i provvedimenti atti a migliorare le condizioni morali ed economiche della società.
Ogni nuovo presidente riceverà dal suo predecessore la regolare consegna di tutti i documenti, atti, effetti, ecc., di ragione sociale.
Questa consegna dovrà effettuarsi in concorso dell'intero consiglio e del comitato dei sindaci; e di essa dovrà erigersi speciale protocollo in doppio esemplare, e corredato dall'inventario di tutti gli enti sociali. Di questi esemplari uno dovrà rilasciarsi al presidente cessante, l'altro sarà conservato fra gli atti d'ufficio.
Storico versioni
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