Statuto
Art. 23
Del consiglio di amministrazione.
In vigore dal 4 nov 1890
Il consiglio d'amministrazione collettivamente concorre al buon governo generale degli affari sociali; delibera sulle domande di ammissione e sulle proposte di depennazione dei soci; delibera sulle domande di pensioni, assegni e sussidi, e determina il modo di impiego dei capitali sociali.
Il consiglio prende poi tutte quelle altre speciali deliberazioni per le quali è richiesto il suo diretto intervento, a termini delle disposizioni del presente statuto.
Tutte le proposte che vengono presentate al consiglio pel suo voto e per le sue deliberazioni, devono essere accompagnate da relazione scritta.
Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, e in seduta straordinaria ogni volta può occorrere a giudizio e per invito della presidenza.
Per la legalità delle adunanze del consiglio d'amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri, quando non si tratti di seconda convocazione.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Le votazioni riguardanti le persone devono sempre farsi per scheda segreta.
Ogni deliberazione deve risultare da apposito processo verbale.
Storico versioni
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