Statuto

Art. 18

Bilancio tecnico.

In vigore dal 4 nov 1890
L'amministrazione ogni tre anni compilerà un bilancio tecnico, destinato a dimostrare matematicamente se le attività sociali sieno sufficienti a soddisfare gli obblighi della società verso i soci, così come sono determinati nello statuto. E l'assemblea, a norma dei risultati del bilancio suddetto, stabilirà le modificazioni necessarie onde assicurare lo adempimento dei futuri impegni sociali. Verificandosi degli avanzi, questi saranno devoluti alla costituzione di un fondo di riserva in bilancio. Quando il fondo di riserva avrà raggiunto il 10 % della riserva matematica (e cioè il 10 % del valore attuale delle promesse statutarie, diminuito del valore attuale dei contributi da esigere), gli avanzi verranno ripartiti come segue: a) il 20% al fondo di riserva; b) l'80% a disposizione dell'assemblea generale dei soci, perché ne disponga a vantaggio dei soci, sia diminuendo i contributi sociali, od aumentando le pensioni in proporzione all'ammontare della riserva matematica di ciascuno, sia in altri modi di utilità sociale da determinarsi di volta in volta dalla stessa assemblea. Quando il fondo di riserva avrà raggiunto il 20% della riserva matematica, e finché non si verifichi il caso di doverlo reintegrare, la quota d'avanzi destinata a formarlo, od a reintegrarlo, andrà ad aumento della quota messa a disposizione dell'assemblea.
Storico versioni

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