Statuto
Art. 16
Impiego capitali.
In vigore dal 4 nov 1890
Tutte le entrate della società devono essere impiegate al più presto possibile a cura dell'amministrazione.
L'impiego del capitale sociale deve esser fatto nei modi seguenti:
a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;
b) in cartelle di istituti o società nazionali di credito fondiario;
c) in titoli di prestiti dei comuni e delle provincie;
d) in depositi presso le casse di risparmio postali o presso le casse di risparmio ordinarie;
e) in azioni di locali società cooperative di credito o di previdenza o in mutui a locali casse cooperative di prestiti limitatamente ad un centesimo del patrimonio sociale; f) in mutui ipotecari sopra immobili urbani o fondi rustici sino a 2/3 del loro valore per non oltre cinque anni, e limitatamente ad 1/20 del patrimonio sociale.
Nel caso che la società divenga proprietaria di immobili per causa di successione, donazione od espropriazione, dovrà compiere la vendita dei medesimi entro cinque anni dall'acquisto.
Fra gli immobili, di cui nel presente articolo, non sono compresi quelli destinati a sede o agli scopi della società.
Custodia dei valori sociali.
La custodia del denaro, dei valori sociali e delle polizze di deposito o di credito in genere, è affidata al tesoriere sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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