Statuto
Art. 15
Entrate ordinarie e straordinarie e loro riparto.
In vigore dal 4 nov 1890
Le entrate ordinarie sono, come di ragione, le contribuzioni al fondo pensioni, le contribuzioni al fondo sussidi, i depositi ai fondi di previdenza, nonché i redditi patrimoniali in genere.
Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi di soci non partecipanti ai benefici della società, da premi, legati o donazioni, da proventi diversi derivanti da penali o depennazioni, ed in generale dai redditi che non producono obbligazioni pel sodalizio.
Le entrate straordinarie che pervenissero alla società con un vincolo speciale, saranno amministrate secondo le intenzioni del donatore. Le entrate straordinarie invece senza designazione speciale andranno ad aumento del patrimonio sociale, e verranno ripartite dall'assemblea in seguito a proposta dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3946#art-s-15